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Passaporti

Il passaporto non è rinnovabile. In prossimità della scadenza (non prima di 6 mesi dalla data di scadenza), di deterioramento, quando si ha documentata necessità di un passaporto con validità residua superiore a 6 mesi o quando l’attuale passaporto non contiene pagine sufficienti per l’apposizione di visti è possibile richiederne uno nuovo prenotando un appuntamento tramite il portale https://prenotami.esteri.it/

 In caso di passaporti rubati o smarriti, la Cancelleria consolare deve darne notizia alle Autorità di Polizia in Italia.

TEMPI

 L’iscrizione all’AIRE velocizza i tempi di rilascio. Prima di richiedere l’emissione del passaporto, si raccomanda di verificare di avere regolarizzato la propria posizione di stato civile (eventuali matrimoni o nascite di figli).

Chi non è iscritto all’AIRE potrebbe invece dover attendere fino a 30 giorni a causa delle autorizzazioni che per legge devono esserci inviate dalle competenti Autorità italiane.

Si ricorda che chi risiede o intende risiedere all’estero per almeno 12 mesi ha l’obbligo di iscriversi all’AIRE.

TARIFFA

 L’importo da pagare è consultabile QUI . Il pagamento può essere effettuato soltanto in contanti. Si suggerisce di portare all’appuntamento l’importo esatto.

COSA PORTARE ALL’APPUNTAMENTO

 All’appuntamento occorre portare:

 passaporto italiano scaduto o in scadenza o, se il richiedente non ne ha mai posseduto uno, un altro documento d’identità attuale (passaporto di altro Paese, patente di guida, carta d’identità);

 per neonati e minorenni sprovvisti: certificato di nascita;

 due fotografie formato tessera, a colori e recente (acquisita da non oltre 6 mesi), con sfondo bianco e conforme agli standard ICAO (dimensioni 35×45 mm, viso frontale e centrato, espressione neutra, occhi aperti, bocca chiusa);

 atto di assenso, laddove necessario ( v. sotto ).

PASSAPORTO A GENITORI DI FIGLI MINORENNI

 Per ottenere il passaporto, tutti i richiedenti che abbiano figli minorenni, possono rilasciare una  autocertificazione dichiarando di non essere sottoposti a inibitoria al rilascio del passaporto (Modello della Dichiarazione) o in alternativa presentare un atto d’assenso (v. sotto), firmato dall’altro genitore e accompagnato da copia di un valido documento d’identità del predetto genitore.

Nello specifico ai sensi del D.L. 69/2023 ed  del novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967  che indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale presente nel Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

 

PASSAPORTO A MINORENNI

 È preferibile che la richiesta venga formulata da entrambi i genitori. Il genitore che non potesse presentarsi in Consolato per firmare congiuntamente la richiesta di passaporto deve obbligatoriamente produrre un apposito documento, chiamato atto d’assenso, debitamente compilato, datato e firmato in data recente.

 Se il minore è nato in Iran e il certificato di nascita non è ancora stato consegnato al Consolato per l’obbligatoria trascrizione in Italia, prima di richiedere il passaporto i genitori devono presentare al Consolato detto certificato in originale e tradotto in italiano da un traduttore ufficiale.

 All’appuntamento devono presentarsi tutti i richiedenti con 12 anni compiuti.

 Per consentire la dovuta identificazione, i minori di anni 12 che fossero sprovvisti di altro passaporto devono anch’essi necessariamente presentarsi all’appuntamento.

 

 

ATTO DI ASSENSO

 Per cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea: invio per e-mail alla casella consolato.teheran@esteri.it ovvero firma/consegna allo sportello, insieme a fotocopia di documento d’identità con firma chiaramente visibile.

 Per i cittadini dei Paesi extra-UE: la firma va autenticata o allo sportello durante l’appuntamento oppure precedentemente presso l’Ufficio consolare competente o la Questura, se residenti in Italia.

 Le istanze prive dell’atto d’assenso o comunque incomplete non potranno essere accolte e il richiedente dovrà tornare in Consolato con tutta la documentazione necessaria, dopo aver ottenuto un nuovo appuntamento.

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO MINORI DI 14 ANNI

I minori italiani fino al compimento dei 14 anni possono viaggiare a condizione che siano accompagnati da almeno un genitore. Se affidato ad una compagnia di viaggio o a persone che non siano i genitori bisogna richiedere all’Ufficio consolare o all’Ufficio Passaporti della Questura la dichiarazione di accompagnamento per minori di 14 anni.

VALIDITÀ

La validità del passaporto italiano dipende dall’età del titolare nel giorno del rilascio:

adulti: 10 anni;

minori fra 3 a 18 anni: 5 anni;

minori di età inferiore a 3 anni: 3 anni.