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COVID-19:Ingressi in Italia. Nuove misure. Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

NOVITA’!

Devi Entrare / Rientrare
in Italia dall’estero?
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(Link al sito Viaggiare Sicuri)

 

L’ordinanza del 28 aprile 2022 proroga, fino al 31 maggio 2022, le misure concernenti gli spostamenti da e per l’estero di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, già prorogate con ordinanza del 29 marzo 2022   ed esclude dal rinnovo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. a) in materia di “digital Passenger Locator Form”.

Con l’ordinanza del 22 febbraio 2022 il Ministro della Salute dispone che a  partire dall’ 1 marzo 2022 le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022, cessano di applicarsi.

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale ed a partire dal primo maggio 2022 il digital Passenger Locator Form (PLF) sia in forma digitale che cartacea.

 

L’ingresso in Italia sarà consentito presentando:

– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.

Per certificazione verde Covid-19 si intende:

il certificato di vaccinazione effettuato con un vaccino approvato dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA);

oppure il certificato di guarigione;

oppure il certificato di negatività effettuato con test molecolare PCR (effettuato al massimo 72 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale) o antigenico (effettuato al massimo 24 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale).

Tale certificazione può essere presentata in formato digitale o cartaceo.

Per maggiori informazioni sulla certificazione verde Covid-19, si invita a consultare le FAQs del sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

Solo in caso di mancata presentazione di una di queste certificazioni, si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel Digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Si raccomanda, infine, di consultare sempre il sito del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale www.viaggiaresicuri.it

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.