﻿{"id":962,"date":"2020-07-19T08:08:31","date_gmt":"2020-07-19T04:38:31","guid":{"rendered":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/07\/voto-per-corrispondenza-dei-cittadini_0\/"},"modified":"2020-07-19T08:08:31","modified_gmt":"2020-07-19T04:38:31","slug":"voto-per-corrispondenza-dei-cittadini_0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/07\/voto-per-corrispondenza-dei-cittadini_0\/","title":{"rendered":"REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. MODULI PER L\u2019OPZIONE DEL VOTO IN ITALIA."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"resource\/img\/2020\/07\/7c046dd0-064d-4aa5-85ac-6c83c5fcfd46.jpeg\" alt=\"7c046dd0 064d 4aa5 85ac 6c83c5fcfd46\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, \u00e8 stata fissata al 20-21 settembre 2020 la data del referendum confermativo popolare, originariamente indetto per il 29 marzo e poi sospeso, sul testo di legge costituzionale recante \u201cmodifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari\u201d, che vedr\u00e0 coinvolti anche i cittadini italiani residenti all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ricorda che <strong>il VOTO \u00e8 un DIRITTO<\/strong> tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all\u2019estero, iscritti nelle <strong>liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA<\/strong>. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00c8 POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL\u2019ESTERO ED ISCRITTI ALL\u2019AIRE, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando<\/strong> per iscritto la propria scelta (<strong>OPZIONE<\/strong>) al Consolato entro il 10\u00b0 giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ribadisce che <strong>in ogni caso l\u2019opzione DEVE PERVENIRE all\u2019Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL\u2019INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO ENTRO IL GIORNO 28 LUGLIO 2020.<\/strong> Tale comunicazione pu\u00f2 essere scritta su carta semplice e &#8211; per essere valida &#8211; deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell\u2019elettore, accompagnata da copia di un documento di identit\u00e0 del dichiarante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale comunicazione si pu\u00f2 anche utilizzare <a href=\"resource\/doc\/2020\/07\/modulo_di_opzione_referendum_20_21_settembre_2020.pdf\">l\u2019apposito modulo scaricabile qui<\/a> o dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/\">www.esteri.it<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come prescritto dalla normativa vigente, sar\u00e0 cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scelta di votare in Italia pu\u00f2 essere successivamente <strong>REVOCATA<\/strong> con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all\u2019Ufficio consolare con le stesse modalit\u00e0 ed entro gli stessi termini previsti per l\u2019esercizio dell\u2019opzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge <strong>NON<\/strong> prevede alcun tipo di <strong>rimborso<\/strong> per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all\u2019interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459\/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini residenti in Italia che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all\u2019estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data del referendum, nonch\u00e9 i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza, ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all\u2019indirizzo di temporanea dimora all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire al Comune d\u2019iscrizione nelle liste elettorali <strong>un\u2019apposita opzione entro il 19 agosto 2020<\/strong> (<a href=\"resource\/doc\/2020\/07\/modelloopzionevoto_referendum_2020.pdf\">modulo scaricabile qui<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00c8 possibile la revoca<\/strong> della medesima opzione <strong>entro lo stesso termine (19 agosto 2020)<\/strong>. L\u2019opzione \u00e8 valida solo per il voto cui si riferisce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA CANCELLERIA CONSOLARE \u00c8 A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, \u00e8 stata fissata al 20-21 settembre 2020 la data del referendum confermativo popolare, originariamente indetto per il 29 marzo e poi sospeso, sul testo di legge costituzionale recante \u201cmodifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-962","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/962","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=962"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/962\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambteheran.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}