Si informa l’utenza che, a seguito di intervenuta modifica dell’art. 64, d. lgs. 71/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2025 tutti gli atti adottati o ricevuti dagli Uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo; pertanto gli Uffici consolari non sono più tenuti a riscuotere l’imposta di bollo su istanze o atti, ricevuti o adottati, in aggiunta alla specifica percezione consolare applicabile.
Contestualmente, è stato previsto un adeguamento delle tariffe di alcuni servizi consolari, rideterminate come da tabella.